“La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n.124) all’articolo 1, commi 125-129 prevede che a decorrere dall’anno 2018, le associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, ONLUS e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, siano tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.
Tale obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. Quest’ultimo è da intendersi sia se l’importo è erogato con un unico atto, sia se è erogato con atti diversi che, nel corso dell’anno solare, comportano il superamento del tetto dei 10.000 euro nei confronti di un unico beneficiario.”